Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sono variati i termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture ed è stato introdotto un controllo da effettuarsi sull’area riservata dell’Agenzia riservata alla fatturazione elettronica.
Per le fatture elettroniche inviate allo SdI dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia procede alla messa a disposizione del cedente/prestatore due distinti elenchi, che analizzano le fatture trasmesse nel periodo indipendentemente dalla data di emissione della fattura (esempio: fattura emessa il 31 marzo e trasmessa il 1 aprile , il bollo andrà assolto nel II trimestre):
- elenco A, non modificabile, che conterrà l’elenco delle fatture emesse che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato addebitato al cessionario);
- elenco B, modificabile, contenente le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta, benché ne sorga l’obbligo.
L’elenco B è alimentato dalle fatture dove, pur essendo presenti operazioni ad esempio con natura N 2.2 (non soggette IVA), N3.6 (non imponibili IVA) e N4 (esenti IVA) di importo superiore a euro 77,47, in fase di compilazione non è stato inserito il “flag” di assolvimento dell’imposta di bollo.
Il contribuente, qualora ritenga che – relativamente ad una o più fatture inserite in tale elenco B – l’imposta non sia comunque dovuta, può procedere alla variazione dei dati.
Se il contribuente entro i termini prescritti non procede alla variazione, l’integrazione effettuata dall’Agenzia si intende accettata e l’imposta di bollo risulta dovuta.
Qui di seguito si riporta una tabella con le date da rispettare:
Periodo di riferimento | Data dalla quale vengono messi a disposizione gli elenchi | Termine ultimo variazione dati | Data comunicazione importo definitivo da parte dell’Agenzia | Termine per il versamento |
I trimestre | 15-apr | 30-apr | 15-mag | 31-mag |
II trimestre | 15-lug | 10-set | 20-set | 30-set |
III trimestre | 15-ott | 31-ott | 15-nov | 30-nov |
IV trimestre | 15-gen (x+1) | 31-gen (x+1) | 15-feb (x+1) | 28-feb (x+1) |
Come già previsto per il 2020:
- se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera la somma di euro 250,00 il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre
- se – complessivamente – l’imposta dovuta per i primi due trimestri non supera la somma di euro 250,00, il versamento per entrambi i trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il terzo trimestre;
- restano ferme invece le scadenze per i versamenti dell’imposta dovuta per il terzo e quarto trimestre.
Quanto sopra vale solo per il versamento dell’imposta, mentre le date per procedere all’eventuale variazione dell’elenco B restano fissate per il I e il II trimestre rispettivamente al 30 aprile e al 10 settembre.
In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà a mezzo PEC una comunicazione contenente gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata con il conteggio dell’imposta, della sanzione amministrativa ridotta e degli interessi dovuti.
Tale comunicazione potrà essere contestata tramite i servizi on line messi a disposizione dall’Agenzia stessa.
Se il pagamento di quanto richiesto non viene effettuato entro i termini indicati, le somme dovute verranno iscritte a ruolo definitivo, applicando la sanzione nella misura intera.