Intro
Il 6 giugno 2020 sono state pubblicate:
- la circolare 14/E dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto “Credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”;
- la risoluzione 32/E avente ad oggetto l’istituzione del relativo codice tributo.
Circolare 14/E
Rispetto a quanto già anticipato e commentato in merito all’art. 28 del DL 34/2020 emergono dalla circolare alcune precisazioni:
- Fermo restando il requisito oggettivo per l’utilizzo del credito di imposta possono usufruire del credito d imposta anche i soggetti in regime forfetario;
- Gli Enti non commerciali hanno diritto al credito di imposta:
- con riguardo alla quota parte di canone riferibile all’attività istituzionale: il credito spetta indipendentemente dalla verifica dei requisiti di calo del fatturato / corrispettivi;
- con riguardo alla quota parte di canone riferibile all’attività commerciale: restano fermi i requisiti oggettivi previsti per le società commerciali.
- Si ritengono esclusi i contratti di leasing finanziario, essendo assimilabili ai contratti di compravendita con annesso finanziamento;
- Viene confermato che il calcolo da effettuarsi, mese su mese, 2020 vs 2019 tiene conto:
- delle operazioni rilevanti ai fini IVA fatturate o certificate e che hanno partecipato alle relative liquidazioni periodiche;
- dei corrispettivi non rilevanti ai fini IVA di ciascun mese;
- delle fatture tenendo conto della data fattura e dei corrispettivi tenendo conto della data del corrispettivo stesso;
- le fatture differite si considerano relative al mese cui fanno riferimento;
- Si ricorda che, per usufruire del credito, il raffronto deve evidenziare un decremento del 50% di fatturato / corrispettivi, mese su mese. Se il decremento si è verificato solo per un mese il credito spetta solo per quel dato mese; i mesi interessati sono marzo, aprile e maggio 2020. Il confronto va fatto sui medesimi mesi del 2019;
- Viene ribadito che il canone deve essere stato corrisposto. Se tra locatore e locatario è intervenuta una modifica del contratto per la riduzione dei canoni si tiene conto dell’importo effettivamente versato;
- Per adempiere ad eventuali successivi controlli è necessario conservare le quietanze di pagamento;
- Se il canone comprende in modo unitario e indistinguibile le spese di amministrazione le stesse sono ammesse all’agevolazione;
- Il credito può essere utilizzato:
- in compensazione su F24, a pagamento avvenuto, con il codice tributo 6920;
- nel modello redditi 2021 (quadro RU) indicando l’eventuale quota parte già utilizzata su F24 e riportando in avanti il credito eventualmente residuo, ferma restando l’impossibilità di richiederne il rimborso;
- E’ confermato il divieto di cumulo con l’agevolazione precedente (DL 18/2020) per il mese di marzo 2020. In ogni caso i soggetti che rientrano nell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle due agevolazioni, e non abbiamo ancora usufruito di quella di cui al DL 18/2020, possono optare per l’utilizzo del credito del DL rilancio.
Allegati
Circolare 14 del 6 giugno 2020_ Credito Imposta locazioni DLRilancio